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Agevolazioni fiscali

È online la guida aggiornata con tutte le agevolazioni fiscali per persone con disabilità

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la guida aggiornata ad ottobre 2019 con i benefici fiscali previsti per i cittadini italiani con disabilità.
La Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità viene pubblicata periodicamente per fornire ai cittadini (e ai soggetti del Fisco) uno strumento per potersi orientare nelle agevolazioni e nei benefici fiscali che la normativa tributaria prevede per le persone con disabilità.
Di seguito, mettiamo in evidenza gli aggiornamenti, le novità e le eventuali aggiunte della versione aggiornata al 2019 rispetto alla precedente edizione della guida del 2017.

1. COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore:
– “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
– “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
– “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

2.  ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE O IBRIDE:
Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

3. DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA SPESA DI ACQUISTO DELL’AUTO:
Si precisa che trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

4. VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL’ESTERO:
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

5.  SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI:
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno;
– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:
– portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997);
– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
– invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
– sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);
– non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

6. “INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”: PRECISAZIONI
L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).

7. DETRAZIONE IRPEF PER RIPARAZIONI DEGLI ADATTAMENTI SU AUTOVETTURE:
La detrazione Irpef spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. Queste spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili. Quando, per una sopravvenuta disabilità, è necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

TABELLA RIEPILOGO AGEVOLAZIONI.

1. NUOVO PARAMETRO PER CONSIDERARE UNA PERSONA FISCALMENTE A CARICO:
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

2. SPESE SANITARIE DEDUCIBILI DAL REDDITO:
– Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Si precisa che non sono deducibili:
– le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali);
– le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta;
– le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro;
– le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

SPESE DETRAIBILI DALL’IRPEF PER IL 19% (INTEGRALMENTE).
1. SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CUCINE (novità):
L’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;
2. SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI:
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota Iva agevolata.
3. SPESE PER BICICLETTE ELETTRICHE:
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
4. SERVIZI DI INTERPRETARIATO:
L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
Non cambia il fatto che Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. Non cambiano il imiti di reddito, ma si specifica che la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
– una casa di cura o di riposo; in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
– una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
– un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore).

AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI.
Nella parte che illustra la Detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida si precisa che La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è, infatti, il possesso del cane guida. Essa è pari a 516,46 euro fino al periodo d’imposta 2018. Dal 2019 la detrazione è elevata a 1.000 euro, nei limiti di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 (comma 27 della legge 145/2018). Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Rimane inalterato che per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.
Si precisa che tale detrazione è del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Leggi qui la Guida Agevolazioni Fiscali Disabili 2019

Fonte: articolo n.2615 del 11.11.2019 su www.pressin.it

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