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Decreto Cura Italia: una sintesi delle misure previste per famiglie con persone con disabilità

Dall’aumento dei permessi da legge 104 alla chiusura dei centri diurni, alla introduzione dei congedi parentali, una sintesi delle principali misure previste per le famiglie di persone con disabilità, introdotte dal decreto “Cura Italia”, approvato il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 nell’emergenza epidemiologica da Coronavirus:

CONGEDI PARENTALI (ART. 23)
L’art. 23 istituisce per l’anno 2020, e a decorrere dal 5 marzo, uno specifico congedo di 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

PERMESSI LAVORATIVI DA LEGGE 104 (ART. 24)
L’articolo 24 aggiunge 12 giorni complessivi ai giorni di permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 per assistere un familiare con situazione di grave disabilità certificata, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. (Sulla interpretazione di questa disposizione, rimandiamo a un articolo specifico dedicato).

QUARANTENA E MALATTIA (ART. 26)
Sempre in ambito lavoro, l’articolo 26 dispone che il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Inoltre il comma 2 prevede che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

LAVORO AGILE (ART.39)
L’articolo 39 dispone che i lavoratori dipendenti con disabilità grave (attestata dall’articolo 3, comma 3 della legge 104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (con riconoscimento articolo3, comma 3, della legge 104), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ovvero da casa, ndr), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Questo fino al 30 aprile 2020.

CENTRI DIURNI (ART. 47)
L’articolo 47 dispone la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, fino al 3 aprile 2020.
L’articolo specifica, inoltre, che l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili (non meglio specificati, ndr) in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.

SERVIZI DOMICILIARI (ART. 48)
In considerazione delle gravi problematiche che la chiusura dei servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità comporta, l’articolo 48 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, sempre e comunque nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Fonte: www.disabili.com

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