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Studentessa disabile vince la sua battaglia: ora potrà laurearsi

L’Università aveva ritenuto inidoneo il suo diploma. Il Tar le ha dato ragione ammettendo il suo ricorso.

Secondo l’Università di Sassari l’immatricolazione di una studentessa, nata con Sindrome Down, era da considerarsi nulla, in quanto il titolo conseguito alle Superiori, era inidoneo al proseguimento degli studi universitari.

M.P., 24 anni, che secondo il rettore non aveva conseguito un diploma, bensì un attestato di formazione col quale non avrebbe potuto accedere all’Università, non si era data per vinta e aveva presentato ricorso al Tar.  Ieri la studentessa ha vinto la sua battaglia. Il tribunale amministrativo della Sardegna, che un anno fa, in attesa della fissazione dell’udienza per la trattazione in merito dell’istanza, le aveva permesso di continuare a frequentare le lezioni e a proseguire gli studi in facoltà, si è pronunciato definitivamente sul ricorso, accogliendolo, e annullando il provvedimento impugnato dall’Università che è stata condannata, inoltre, al pagamento delle spese di giudizio.

M.P. si era iscritta alla facoltà di Agraria, al corso di Scienze forestali, nell’anno accademico 2017-2018. All’atto dell’immatricolazione era stata evidenziata la condizione di disabilità e allegata la documentazione medica attestante la gravità dell’handicap e dell’invalidità. Allora, però, nessuna eccezione o richiesta era stata formulata da parte dell’Università, tant’è che la studentessa aveva potuto frequentare le lezioni  e le attività proposte dal piano di studi, affiancata da un tutor. Per due anni la giovane aveva frequentato regolarmente la facoltà, superando cinque esami che le avevano permesso di accumulare crediti e continuare a proiettarsi verso il futuro, con un solo obiettivo: conseguire la laurea in scienze forestali. Poi quell’intoppo improvviso. Nel 2019 l’allora rettore dell’Università di Sassari, Massimo Carpinelli, aveva dichiarato nulla la sua immatricolazione, ritenendo il titolo conseguito al Liceo delle Scienze Umane inidoneo. 

A seguito di una veridica era emerso che M.P. alle Superiori non aveva conseguito un diploma ma un attestato che, di fatto, non le permetteva l’iscrizione all’Università. Così l’allora rettore aveva emesso un atto col quale dichiarava nulla l’immatricolazione della studentessa, per mancanza del requisito  di accesso ai corsi di studio. La delusione per la ragazza era stata enorme, tanto da portare la famiglia a rivolgersi ai legali. Gli avvocati Mattia Sanna e Riccardo Caboni, ritenendo il provvedimento dell’Università illegittimo, ingiusto e lesivo, avevano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi riassunto al Tar della Sardegna.

<<Il provvedimento è illegittimo – avevano scritto nel ricorso gli avvocati Sanna e Caboni – in quanto si tratta di un atto di annullamento in autotutela, adottato oltre il limite temporale previsto dall’articolo 21 della legge 241/90. É incostituzionale in quanto, contrariamente a quanto stabilito dalla Carta Costituzionale, è stato previsto un sistema di studi che in modo discriminatorio, esclude dalla frequenza dell’Università gli studi disabili in situazione di gravità dell’handicap certificata, che hanno concluso il secondo ciclo di studi con l’ottenimento dell’attestato di certificato formativo. Inoltre – avevano sottolineato – si è rilevato che il titolo di studi posseduto dalla studentessa disabile dovesse essere considerato idoneo per l’iscrizione, in base a una lettura dei principi costituzionali, delle convenzioni internazionali e della legge 104/92, che prevedono il divieto di discriminazione per gli studenti che hanno diritto all’istruzione, educazione, formazione e integrazione scolastica>>. 

Articolo dell’Unione Sarda del 26/01/2022.

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